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Provincia di Imperia

Atti di programmazione delle opere pubbliche

Con l’emanazione del D.lgs 50/2016 all’art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) viene introdotto, tra le varie disposizioni, l’obbligo di pubblicazione del programma biennale degli acquisti e del programma triennale dei lavori pubblici. Cosi come previsto dall’art. 216 (disposizioni transitorie) c. 3 fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all'interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell'adozione del decreto. L'attività di realizzazione dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 Euro (inteso come importo complessivo dell'intervento comprensivo delle somme a disposizione risultanti dal quadro economico di cui all'articolo 16 del DPR 207/2010) si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti individuati dalla normativa vigente, predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, unitamente all'elenco da realizzare nell'anno stesso. Il programma triennale consiste nella sintesi degli obiettivi e delle esigenze dell'amministrazione; esso è redatto sulla base di studi di fattibilità ed analisi dei bisogni dell'Ente ed in particolare individua le opere da realizzare, specificando le caratteristiche delle stesse. L'elenco annuale invece è uno strumento esecutivo finalizzato a tradurre gli obiettivi in programmi fattibili e progetti “cantierabili”, che deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo dell'Ente, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale, salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

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