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Provincia di Imperia

Provvedimenti

L’articolo 23  del vigente D. Lgs. n. 33/2013 alle lett. b) e d) del comma 1  prescrive che:

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

In seguito alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 97/2016 non sono più soggetti alla pubblicazione obbligatoria i dati inerenti i provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera. Resta ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso civico generalizzato a tali provvedimenti  ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 5-bis, del d.lgs. 33/2013.

 

 

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