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Provincia di Imperia

Scuole Nautiche

Inizio attività di scuola di istruzione per la nautica (Art. 42 D.M. 146/2008)

Ai sensi dell'articolo 42 comma 1 del D.M. 29/07/2008 n.146 sono denominati "Scuole Nautiche" i centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati per il conseguimento delle patenti nautiche.

L'esercizio dell'attività delle scuole nautiche è soggetto alla presentazione della S.C.I.A. alla Provincia in cui la scuola ha la sede principale.

La S.C.I.A. può essere presentata completa dei documenti comprovanti l’idoneità dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti, di mezzi nautici, del materiale didattico e del personale idoneo per lo svolgimento delle esercitazioni teorico-pratiche.

L’inizio dell’attività della Scuola Nautica è subordinato:

  • al parere della  Capitaneria di Porto nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, che accerta il possesso dei requisiti dell’arredamento didattico, materiale per le lezioni teoriche, unità da diporto e insegnanti ed istruttori;
  • alla previa verifica del possesso dei requisiti prescritti da parte dell’Ufficio Trasporti della Provincia di Imperia, ai sensi dell’art. 20 comma 5 lettera e) della legge 120/2010.

La S.C.I.A.  può essere presentata per:

  • l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria A che abilitano al comando ed alla condotta dei natanti ( unità con scafo di lunghezza non superiore a 10 m.) e delle imbarcazioni (unità con scafo compresa tra 10 e 24 m.) da diporto per la navigazione entro dodici miglia dalla costa.
  • l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patente Nautiche di categoria A che abilitano al comando ed alla condotta dei natanti ( unità con scafo di lunghezza non superiore a 10 m.) e delle imbarcazioni (unità con scafo compresa tra 10 e 24 m.) da diporto per la navigazione oltre dodici miglia dalla costa.
  • l’istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti Nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto (unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri).
  • patenti di categoria C rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell’ all.I, par.2, del D.M. 146/2008.

 Le autoscuole dotate di attrezzature e strumenti nautici, nonchè del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola nautica.

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