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Provincia di Imperia

Officine di revisione

La Provincia di Imperia, in base al combinato disposto dell'art. 80 c.8 del d.Lgs 285/92, come modificato dall'art.36 del d.Lgs 360/93 e dell'art.105, c.3 lett d) del d.Lgs 112/98, ha compiti amministrativi in materia di autorizzazione delle officine di revisione in precedente regime di concessione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

AUTORIZZAZIONE

La concessione  - ora autorizzazione -  di cui all'articolo 80, comma 8, del C.d.S., può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione.

Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative presso le quali intende effettuare le revisioni, il titolare dovrà richiedere distinte autorizzazioni per ciascuna delle suddette sedi.

REQUISITI PER OTTENERE L’ AUTORIZZAZIONE – D.P.R. 495/1992 ART. 239

Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione, le officine devono possedere i seguenti requisiti:

  • A. essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558  ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122:
    1. elettrauto
    2. carrozziere
    3. gommista
    4. meccanico - motorista
  • B. possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, dimostrata mediante una attestazione di affidamento di € 154.937,07 (trecento milioni delle vecchie lire) nelle forme tecniche previste, rilasciata da parte di:
    1. aziende o istituti di credito;
    2. società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 2.500.000 euro
  • C. avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei Trasporti e della Navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del C.d.S.

LOCALI – DIMENSIONI E NATURA

Le imprese autorizzate ad effettuare revisioni di autoveicoli ed eventualmente motoveicoli e ciclomotori (qualora ne abbiano fatto esplicita richiesta) devono avere locali aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:

  • superficie di officina non inferiore a 120 m2,
  • larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m,
  • ingresso di larghezza non inferiore a 2,50 m e altezza non inferiore a 3,50 m.

Ciascun impresa di autoriparazione appartenente a consorzi o società consortili anche in forma di cooperativa autorizzati ad effettuare revisioni di autoveicoli ed eventualmente motoveicoli e ciclomotori (qualora ne abbiano fatto esplicita richiesta) devono avere locali aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:

  • superficie di officina non inferiore a 80 m2,
  • larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m,
  • ingresso di larghezza non inferiore a 2,50 m e altezza non inferiore a 3,50 m.

Le imprese, anche se aderenti a consorzi, autorizzate ad effettuare esclusivamente revisioni di motoveicoli e ciclomotori devono avere locali aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:

  • superficie di officina non inferiore a 80 m2,
  • larghezza non inferiore a 4 m,
  • ingresso di larghezza non inferiore a 2 m e altezza non inferiore a 2,50 m
  • certificazione: planimetria in scala dei locali in cui vengono effettuate le revisione (si suggerisce scala 1:100).

AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE DEI LOCALI

I locali delle imprese devono possedere le seguenti autorizzazioni amministrative:

  • agibilità e destinazione d'uso certificazione:
    • certificato di agibilità dal quale si evinca anche la destinazione d'uso;
  • parere igienico – sanitario rilasciato dalla Asl competente per territorio /idoneità ambientale;
  • certificazione prevenzione incendi certificazione:
    • certificato prevenzioni incendi (CPI) rilasciato dal comando dei vigili del fuoco.
    • qualora l'officina sia idonea a ricevere non più di 9 veicoli, dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i locali dell'impresa non sono soggetti alla normativa prevenzione incendi (art. 4, legge 26.7.1965, n. 966).

ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI TECNICHE

Le imprese devono essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice x del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. – D.P.R. 495/1992.

CONSORZI E SOCIETA’ CONSORTILI

L’autorizzazione può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. a tale scopo, ciascuna impresa:

  • A. deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera B). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purchè tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;
  • B. deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
  • C. può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
  • D. deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:
    1. superficie non inferiore ad 80 m2;
    2. larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
    3. ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;
  • E. deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X del Regolamento di Esecuzione del C.d.S..
  • F. le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X del Regolamento di Esecuzione del C.d.S..

Sono a carico dell’impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione Generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentito il Ministro delle Finanze.

RESPONSABILI TECNICI

Per ottenere l’autorizzazione, l’impresa deve disporre di almeno una persona che ricopra la funzione di “responsabile tecnico linea revisione”. Questo soggetto, nominato con atto dell’amministrazione provinciale competente per territorio e’ il responsabile del corretto svolgimento delle revisioni. E’ solo con l’apposizione della propria firma in calce ai report tecnici che si attesta la regolarita’ delle operazioni svolte.

Deve ritenersi non dato al responsabile tecnico di delegare ad altri anche semplici fasi del suo compito: egli deve presenziare e certificare personalmente tutte le fasi che si riferiscono alla sua responsabilità e che sono direttamente connesse alla sicurezza stradale del mezzo (circolare n. A33/99/MOT).

Da quanto esposto si evince chiaramente come la presenza del responsabile tecnico durante lo svolgimento delle operazioni debba essere costante e lo stesso dovrà certificare solo le operazioni svolte sotto la sua vigilanza.

In assenza di responsabile tecnico, il centro di revisione non puo’ eseguire alcuna operazione di revisione.

REQUISITI PER LA NOMINA DI RESPONSABILE TECNICO LINEA REVISIONE - ART. 240 D.P.R. 495/1992

Per essere nominata come responsabile tecnico la persona deve:

  • A) avere raggiunto la maggiore età;
  • B) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • C) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • D) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • E) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
  • F) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell'attività;
  • G) aver conseguito un diploma di Perito Industriale, di Geometra o di Maturità Scientifica ovvero un diploma di Laurea o di Laurea breve in Ingegneria - con successive note il Ministero dei Trasporti ha fatto rientrare tra i titoli validi allo svolgimento di tale mansione anche i diplomi rilasciati dall’ I.P.S.I.A.
  • H) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri .

SOSTITUZIONE TEMPORANEA RESPONSABILE TECNICO - D.M. 30.04.2003

La persona nominata come responsabile tecnico linea revisioni, puo’ essere sostituito per gravi e comprovati motivi, per massimo 30 (trenta) giorni in un anno solare, da persona che : 

  • abbia superato il corso di formazione di cui all’art. 240 comma 1 lettera h) D.P.R. 495/1992;
  • pur non avendo un diploma come sopra specificato,  sia dipendente dell’impresa con una qualifica professionale da almeno 3 (tre) anni di metalmeccanico o operaio specializzato.

REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

Il centro autorizzato è soggetto alla revoca dell’autorizzazione per

  • mancanza delle attrezzature per le revisioni:
    • mancato ripristino, entro i termini assegnati, delle attrezzature di revisione accertate mancanti in occasione di visita ispettiva;
    • effettuazione di operazioni di revisioni nonostante la diffida a sospenderle (art. 80, comma 11)
  • effettuazione delle revisioni in difformità dalle vigenti prescrizioni (art. 80, comma 11)
  • tre violazioni circa il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti accertate nell’arco di 2 anni decorrenti dalla prima (art. 80, comma 15).

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

E’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398,00 a euro 1.596,00:

  1. qualora il competente UP del DTTSIS accerti il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite per l’annotazione dell’esito della revisione sul documento di circolazione ai sensi del comma 13 dell’art. 80 del CdS. Qualora il centro autorizzato commetta nell’arco di 2 anni decorrenti dalla prima, 3 violazioni circa il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione è prevista la revoca della concessione;
  2. qualora i funzionari della Provincia, o il competente UP del DTTSIS in sede di visita ispettiva o a seguito di esposto da parte dell’utenza, rilevino la mancata o incompleta compilazione dei referti tecnici.

MODALITA’ APPLICATIVE DEI PROVVEDIMENTI

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione, nonché quello sanzionatorio, viene preceduto dalla precisa contestazione di tutte le irregolarità accertate e deve contenere sempre:

  • i dati dell’impresa e i dati dell’imprenditore o del legale rappresentante della società o del consorzio,
  • gli estremi dell’autorizzazione,
  • le irregolarità contestate e la data dell’accertamento,
  • la norma violata.
  • la comunicazione della visionabilità per l’interessato degli atti presso la sede dell’ufficio competente.

Il provvedimento viene emanato dalla Provincia anche su segnalazione degli UUPP del DTTSIS che rimangono competenti in materia di controllo tecnico dei centri autorizzati.

VIDIMAZIONE REGISTRO REVISIONI

La vidimazione dei registri revisioni viene effettuata dalla MCTC di Imperia.

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