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Provincia di Imperia

Trasporto merci in conto proprio

Le norme principali che disciplinano il rilascio della licenza di trasporto in conto proprio sono contenute:
nella Legge 06.06.1974, n. 298;
nel D.P.R. 16.09.1977, n. 783;
nella Legge 30.03.1987, n. 132.

Non è soggetto a licenza il trasporto di cose in conto proprio effettuato con veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Inoltre, la normativa vigente prevede che i seguenti soggetti non siano assoggettati a licenza:

  • le amministrazioni dello Stato;
  • le Regioni, le Province, i Comuni e i loro Consorzi, quando trasportano cose destinate al soddisfacimento delle esigenze interne dell’ente proprietario e non connesse con l’espletamento dei servizi pubblici.

Le licenze sono rilasciate dalla Provincia alle imprese che hanno la sede unica o principale nel territorio della provincia di Imperia. Le licenze sono rilasciate su domanda compilata secondo il modulo predisposto dall’Ufficio Trasporti della Provincia da presentare con n. 2 marche da bollo da € 16,00 e allegando l’attestazione del versamento effettuato secondo quanto specificato nell’apposita modulistica.

Sulla licenza sono indicati i seguenti dati:

  • le generalità del titolare (o ragione sociale dell'impresa);
  • gli estremi del veicolo;
  • il tipo di attività svolta dall’impresa e le classi di cose da trasportare: entrambi i dati dovranno essere identificati con una sigla alfanumerica e la loro codifica è contenuta in un documento edito dal Ministero dei trasporti, denominato "allegato A al mod. CPl"- DMG 568/MEC -;
  • il volume d’affari dell’impresa raggiunto nell’ultimo anno, la spaccatura dei costi di trasporto in conto proprio e per conto di terzi nonché la struttura dei dipendenti dell’impresa ;

Con il medesimo modulo può essere richiesto il rilascio di un duplicato di licenza in conto proprio, nel caso di smarrimento o deterioramento di licenza già rilasciata, ovvero il rilascio di una nuova licenza in caso di sostituzione del veicolo.
Devono essere allegati ad ogni istanza, fotocopia del documento d’identità del richiedente; fotocopia della carta di circolazione o del certificato di approvazione o del certificato di conformità del veicolo per cui si richiede il rilascio della licenza; in caso di richiesta di conversione della licenza da provvisoria a definitiva la fotocopia della prima (l’originale dovrà essere consegnato all’atto del ritiro della licenza definitiva).
Le licenze non hanno scadenza, ma possono essere revocate dall'Ufficio, se vengono meno le condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

 

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