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Provincia di Imperia

Regolamenti - normativa

L’articolo 117, comma 6, della Costituzione afferma: “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.”

L’ Autonomia statutaria (art. 114 comma 2 Cost.) è il potere (e dovere) di adottare un proprio Statuto cioè l’atto normativo fondamentale che in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica e nel rispetto di quanto previsto dalla legge statale stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell'ente specificando le attribuzioni degli organi, le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

In attuazione di tali norme l’art. 4, comma 3 della Legge n. 131/2003 stabilisce che l’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie; il successivo comma 4 aggiunge che la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione.

La potestà normativa degli enti locali, collocata tra le fonti di rango secondario, è concettualmente riferita alle funzioni di competenza dell’ente locale, che le svolge secondo i criteri e le modalità di spettanza regolamentare. Questa autonomia regolamentare è direttamente proporzionale al volume delle funzioni fondamentali, proprie, delegate, attribuite di competenza; le altre  materie di competenza, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, nonché il funzionamento degli organi e degli uffici, rientrano nei contenuti tradizionali che hanno caratterizzato la normativa di dettaglio tipica dei regolamenti.

Esercitando la potestà regolamentare in materia di funzioni nei vari settori  l’ente decide discrezionalmente sulle scelte, sui programmi, sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati, sui controlli e verifiche interne dell’andamento gestionale, sull’organizzazione dei servizi, sulla costituzione e funzionamento  di eventuali organismi.

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