Piano Territoriale di Coordinamento provinciale
Piano approvato con Deliberazione Consiglio Provinciale n. 79 del 25/11/2009.
La disciplina nazionale sugli enti locali ha innovato il ruolo della Provincia nella linea di Ente Intermedio conferendole una posizione centrale tra Regione e Comuni.
Le funzioni di rilievo attribuite alle Province sono
a - adottare propri programmi di carattere generale e settoriale e indirizzare l'attività programmatoria dei Comuni;
b - redigere il proprio Piano Territoriale di Coordinamento;
c - accertare la compatibilità degli strumenti di pianificazione comunale con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale.
La legislazione nazionale in argomento, ancor più con la puntuale specificazione dell'art. 20 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000, e la successiva L.R. 4.09.1997 n°36 hanno delineato per il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale principi di natura giurisprudenziale di grande respiro:
- la partecipazione di enti, organizzazioni e privati alla formazione dello strumento provinciale;
- la pianificazione provinciale costituisce indirizzo e coordinamento degli strumenti comunali e dei programmi settoriali;
- la possibile funzione, condizionata alla determinazione Regionale, di dare valenza ambientale - paesaggistica al Piano Provinciale con definizione delle relative prescrizioni in intesa tra Regione e Provincia;
- l'esame di conformità da parte della Regione del P.T.C. adottato dalla Provincia, con la pianificazione territoriale di livello regionale;
- l'indispensabile coerenza, da parte di enti ed amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie competenze e nell'ambito dei rispettivi atti di programmazione, con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, indicando pertanto la correlazione tra momento pianificatorio ed orientamento di bilancio nei vari livelli.
Peraltro l'efficacia dell'azione pianificatoria definita dalla legislazione nazionale rischia di essere compromessa laddove, nell'intento di tradurre in termini operativi più veloci il coacervo del pregresso, vengono istituite procedure che intersecano la scala gerarchica già descritta di Regione - Provincia - Comuni ed altri Enti (Conferenze di servizi, Accordi di programma, Accordi di pianificazione, Patti territoriali, ecc.) che possono di fatto anticipare, senza l'indispensabile correlazione d'insieme, le scelte e creare momenti di collisione con una reale programmazione coordinata di sistema.
La legge di recepimento regionale fissa per i Piani Territoriali di Coordinamento provinciale i tre contenuti fondamentali e cioè:
§ la Descrizione Fondativa (ovvero il quadro fondativo) che è in sostanza la conoscenza analitica e tematica delle peculiarità del territorio;
§ Documento degli Obiettivi che esplicita i fini, comunque di ambito sovracomunale, che si intendono perseguire;
§ la Struttura del Piano che, sulla base dei due documenti precedenti, esplicita le priorità di azioni ed i livelli di interazione.
La Struttura del Piano in particolare si caratterizza come segue:
--- individua le parti di territorio atte a conferire organicità ed unitarietà al disegno di tutela e conservazione ambientale;
--- definisce i criteri d'identificazione delle risorse territoriali da destinare ad attività agricole ed alla fruizione attiva anche ai fini di presidio ambientale;
--- individua le preminenti caratteristiche della struttura insediativa stabilendo l'organizzazione complessiva di livello sovracomunale, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei, del verde, delle attrezzature ed impianti pubblici, delle strutture produttive, fornendo indirizzi per il ruolo dell'offerta turistica, le azioni di tutela e riqualificazione degli assetti idrogeologici, le linee d'intervento per la tutela della risorsa idrica.
La Struttura del Piano, ancora, ove prefiguri precise localizzazioni territoriali, deve supportare tali scelte con uno studio di sostenibilità comprendente:
-- la scelta delle soluzioni rispetto alle alternative possibili;
-- la giustificazione delle previsioni in rapporto anche alla sensibilità ambientale delle aree interessate;
-- l'indicazione dei potenziali impatti e le mitigazioni degli stessi.
Sempre la struttura del Piano contiene normative che traducono i contenuti strutturali in disposizioni attuative sostanzialmente secondo tre differenti livelli di efficacia:
--- previsioni di orientamento che hanno valore di segnalazione di specifici problemi e di proposta di soluzioni indirizzate agli strumenti urbanistici comunali;
--- previsioni di indirizzo e di coordinamento che hanno efficacia di direttiva per gli strumenti urbanistici comunali;
--- prescrizioni che impongono l'adeguamento da parte degli strumenti urbanistici municipali.
Altre leggi regionali successive di attuazione delle deleghe nei vari settori d'attività amministrativa (L.R. n° 3 /1999, L.R. n° 13 /1999, L.R. n° 18 /1999…) hanno ulteriormente ampliato alcune competenze e specificazioni aventi rilievo per il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Ma al di là di una pur necessaria definizione sul piano tecnico e metodologico va evidenziato che il Piano Territoriale di Coordinamento è, innanzi tutto un atto politico, che per essere politicamente vivo deve avere una chiara ragion d'essere, un principio attivo e degli obiettivi selezionati cui puntare: un piano per dire cosa vogliamo fare e come pensiamo di farlo, piuttosto che per dire cosa non si può fare.
Nei confronti dei comuni il ruolo precipuo del P.T.C. risulta quello di raccogliere le indicazioni e le aspettative più valide e sostenibili alla luce del quadro fondativo acquisito, di farle anche proprie e di sostenerle sia a livello di atto di pianificazione e sia, soprattutto, a livello di supporto, ove necessario, anche economico, ricollocando a sistema le indicazioni compatibili di scala locale nel quadro degli obiettivi primari che sono stati prefissati.
· L'ITER DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE
La linea giuridicamente scelta dalla Regione Liguria nella propria Legge Urbanistica indica un procedimento di formazione- approvazione che introduce apposite Conferenze di Pianificazione alle quali sono chiamati tutti gli Enti locali interessati (Comuni e Comunità Montane), tutte le altre Amministrazioni pubbliche (Stato, Regione), le Aziende Autonome, le Associazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi (es.: Associazioni degli agricoltori, degli industriali, degli artigiani, i Sindacati di categoria, ecc.).
Ai soggetti sopradescritti viene presentato dalla Provincia un Documento Preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento, rispetto al quale possono essere esposte osservazioni, proposte e valutazioni, sempre con riguardo alla dimensione ed importanza di livello sovracomunale, da coordinarsi e ricondursi a sistema.
Il Consiglio Provinciale, sulla base del progetto elaborato e del coordinato apporto di Enti, Aziende e Associazioni ecc., adotta il P.T.C. previo parere del CTU provinciale e lo invia quindi alla Regione, ai Comuni, alle Comunità Montane ed agli altri Enti pubblici interessati che, tutti, rendono alla Provincia, entro tempi prefissati, il loro parere. I Comuni dovranno pronunciarsi anche su eventuali osservazioni di privati mentre la Regione esprime il proprio parere, che è vincolante con specifico riferimento delle indicazioni prescrittive del Piano Territoriale Regionale.
Due sono gli effetti di rilievo che entrano in vigore dalla notifica della deliberazione di adozione del P.T.C. provinciale e cioè:
a) -- non possono essere approvati strumenti urbanistici comunali in genere per le parti che si pongono in contrasto con i contenuti prescrittivi del Piano;
b) -- è sospesa ogni determinazione sulle istanze relative ad interventi edilizi che contrastano con gli stessi contenuti del Piano.
Acquisiti e considerati i pareri resi, il Piano viene portato all'approvazione definitiva del Consiglio provinciale .