Nuova disciplina regionale in materia di contributi in campo culturale e per lo spettacolo dal vivo Il Consiglio Regionale ha approvato, con Legge n.33/06 il nuovo “Testo unico in materia di cultura” e con L.R. n.34/06 la nuova “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo” la legge 7/83 è dunque abrogata a decorrere dal 19.06.2008 (normativa consultabile sul sito www.bur.liguriainrete.it BURL n. 16 del 02.11.2006). A seguito di quanto sopra risultano modificati i tempi e le modalità di presentazione delle istanze di contributo in materia di Biblioteche, Musei, Istituzioni e Beni Culturali, Attività di promozione culturale (convegni, mostre, pubblicazioni) e per la realizzazione di spettacoli dal vivo: Legge 33/06 (Cultura) Filoni di intervento: Biblioteche, Musei, Istituzioni e Beni Culturali, Attività di promozione culturale (convegni, mostre, pubblicazioni) I soggetti privati e pubblici diversi dagli enti locali presentano domanda ai Comuni territorialmente competenti entro il 30 novembre di ogni anno per l’anno successivo. I Comuni eseguono l’istruttoria ed esprimono un parere obbligatorio sulle domande ricevute e le trasmettono alle Province entro 30 giorni (quindi entro il 30 dicembre), unitamente alle proprie. Le Province valutano le domande e assegnano i contributi utilizzando a tal fine i fondi trasferiti dalla Regione.
Legge 34/06 (Spettacolo dal vivo) Filoni di intervento: Attività nei campi della danza, della musica e del teatro di interesse provinciale. Le Amministrazioni locali, i soggetti privati e pubblici presentano domanda di finanziamento alle Province entro il 30 dicembre di ogni anno per l’anno successivo. Le Province valutano le domande e assegnano i contributi sulla base di fondi trasferiti dalla Regione per lo Spettacolo.
Possono essere presentate richieste anche direttamente alla Regione per iniziative di interesse regionale entro il 30 ottobre di ogni anno per l’anno successivo .
La domanda di finanziamento per la stessa iniziativa non potrà essere presentata a Regione e Provincia ma solo ad uno dei due Enti.
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