INDICE
TITOLO I - NORME GENERALI
ART. 1 - IL RUOLO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE
ART. 2 - I COMPITI DEL PIANO
ART. 3 - GLI ELABORATI DEL PIANO
ART. 4 - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
ART. 5 - ARTICOLAZIONI TEMATICHE
ART. 6 - ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA
ART. 7 - LIVELLI DI EFFICACIA
TITOLO II - OPERATIVITÀ,
PROCESSI ATTUATIVI E SVILUPPI DEL PIANO
ART. 8 - MODALITÀ ATTUATIVE DEL PIANO
ART. 9 - PROCEDURE ATTUATIVE DELLE PREVISIONI DEL PIANO
ART. 10 - GESTIONE DEL PIANO
ART. 11 - PROCEDURE DI CONFRONTO INTERNE ALL'ENTE
ART. 12 - MONITORAGGIO DEL PIANO
TITOLO III - RELAZIONI
CON ALTRI LIVELLI E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE- PROGRAMMAZIONE
ART. 13 - RELAZIONE CON LE AZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
ART. 14 - CONFRONTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
ART. 15 - CONFRONTO TRA PTC PROVINCIALE E PTC PAESISTICO REGIONALE
ART. 16 - RELAZIONE CON IL P.T.C. DEI PIANI DI SVILUPPO DELLE
COMUNITA' MONTANE
ART. 17 - RELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI CONCERTAZIONE PREVISTI
DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE
ART. 18 - RAPPORTI TRA IL PIANO PROVINCIALE E GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE COMUNALI
TITOLO IV - INDIRIZZI
PER LA FORMAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
ART. 19 - UTILIZZO DELLE CONOSCENZE FONDATIVE
ART. 20 - REDAZIONE CONCERTATA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI
ART. 21 - SINTESI DELLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI
ART. 22 - INDIRIZZI PER IL SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA DI SERVIZI
ART. 23 - CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DEL TERRITORIO EXTRAURBANO
ART. 24 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE DI PRODUZIONE
AGRICOLA
ART. 25 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE NON INSEDIABILI
ART. 26 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEI TERRITORI DI PRESIDIO
AMBIENTALE
ART. 27 - INDIRIZZI RELATIVI ALLE STRUTTURE PRODUTTIVE
ART. 28 - INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
ART. 29 - INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ELEVATO RISCHIO O
DISAGIO RILEVANTE
TITOLO V - DISPOSIZIONI
PER I SETTORI TEMATICI
ART. 30 - AREE DI PREGIO NATURALISTICO PARTICOLARE
ART. 31 - AREE AGRICOLE NEL TESSUTO URBANO
ART. 32 - SISTEMA DEL VERDE DI LIVELLO PROVINCIALE
ART. 33 - SISTEMA DELLA VIABILITA' DI RILEVANZA TERRITORIALE
ART. 34 - INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PROVINCIALE
ART. 35 - PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI
ART. 36 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN AREE PRODUTTIVE
ART. 37 - AMBITI TURISTICI
ART. 38 - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PRINCIPALE D'INTERESSE
TURISTICO
ART. 39 - SENTIERI E PERCORRENZE PEDONALI-CICLABILI DI INTERESSE
PROVINCIALE
ART. 40 - CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE
TITOLO I - NORME GENERALI
ART. 1 - IL RUOLO DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE
1. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di
Imperia, in seguito denominato "Piano" ovvero "P.T.C.",
è lo strumento mediante il quale:
a) si definiscono le caratteristiche generali del territorio in
particolare in rapporto alle sue peculiarità e vocazioni,
nonché le condizioni di equilibrio sotto il profilo della
stabilità ambientale e della suscettività alle trasformazioni;
b) si incontrano la domanda e l'offerta di risorse spaziali, in
quanto atto che disciplina l'uso del territorio, e la domanda
ed offerta di risorse finanziarie, in quanto atto a valenza programmatica;
c) si dà espressione in forma coordinata, per il territorio
provinciale, al principio di sostenibilità ambientale dello
sviluppo.
2. Il Piano costituisce riferimento essenziale:
a) per la partecipazione della Provincia alla formazione dei programmi
di intervento statali e alla programmazione e pianificazione regionale,
coordinando le proposte avanzate dai comuni, anche ai fini della
stipula di patti territoriali, intese, convenzioni e accordi di
programma tra enti;
b) per il coordinamento pianificatorio intersettoriale e la correlata
finalizzazione delle funzioni programmatorie e amministrative
della Provincia, nonché per l'orientamento delle decisioni
di spesa in relazione ad opere, interventi, piani e programmi
di sua pertinenza ai sensi del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267e
successive modificazioni ed integrazioni;
c) per la promozione e il coordinamento, da parte della Provincia
ed in collaborazione con i Comuni, della formazione di programmi
e della realizzazione di opere di rilevanza provinciale;
d) per la correlazione e cooperazione con i territori transfrontalieri
e le Province contermini.
ART. 2 - I COMPITI DEL PIANO
1. Il P.T.C. assolve i seguenti compiti:
a) definisce un'immagine condivisa del territorio e della comunità
che lo abita, attraverso la rappresentazione delle risorse da
valorizzare, dei problemi da risolvere e delle prospettive di
sviluppo, tale da guidare e ispirare in modo coerente ed organico
le azioni di conservazione e di trasformazione di livello territoriale
anche con particolare riferimento a quelle di diretta competenza
della Provincia;
b) indica, su tale base, gli obiettivi da perseguire;
c) definisce conseguentemente, nell'ambito delle competenze sancite
dalla legislazione nazionale e regionale vigente, condizioni da
rispettare negli interventi volti alla trasformazione del territorio
o che comunque comportino una trasformazione significativa dello
stesso;
d) prefigura un insieme di azioni preordinate alla conservazione
e allo sviluppo del territorio, in forma di programmi, progetti
e politiche, sulle quali ricercare il necessario consenso politico
e amministrativo e far convergere le risorse interne ed esterne.
2. Il compito di cui al punto a) viene espletato essenzialmente
attraverso il Quadro Fondativo, quello di cui al punto b) dal
Documento degli Obiettivi, i rimanenti dalla Struttura del Piano.
ART. 3 - GLI ELABORATI DEL PIANO
1. Costituiscono il Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Imperia i seguenti elaborati:
Volume I - Quadro Fondativo, suddiviso in:
a) Relazioni Fondative,
b) Elaborati cartografici (dalla Tav. N°1 alla Tav. n°46
compresa);
c) Volume III - Contributo ai fini dell'aggiornamento del Piano Territoriale
di Coordinamento Paesistico regionale (P.T.C.P).
Volume II - Quadro Strutturale, comprensivo del Documento degli
Obiettivi ex art.19 della L.R. 36/97 (cap. 3) e della Struttura
di Piano ex art. 20 della L.R. 36/97, articolata in: Proposte
di Piano (Cap.4), Elaborati cartografici (dalla Tav. N° 47
alla Tav. N° 50 compresa), Norme di Attuazione (cap. 5);
ART. 4 - ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
1. Ai fini descrittivi e regolamentari il P.T.C. organizza la
lettura e la rappresentazione del territorio in diversi livelli
e diverse chiavi interpretative, secondo la seguente articolazione
schematica:
A) ambiti funzionali omogenei: il territorio viene articolato
in relazione alle caratteristiche e vocazioni che le sue diverse
parti esprimono, allo scopo di orientare l'uso delle risorse e
migliorare le prestazioni. La suddivisione in ambiti è
funzionale ad una descrizione, un obiettivo, una necessità
di gestione;
B) identità geografica: il piano considera in modo unitario
il territorio provinciale nei suoi rapporti con le realtà
territoriali esterne, proponendosi di definirne l'immagine e il
ruolo da assumere come guida per le politiche del Piano stesso,
con particolare riguardo a quelle che vanno ad interessare le
principali filiere di valenza economica;
C) aree speciali: ai fini dell'operatività attuativa e
gestionale del Piano viene stabilita l'individuazione di due tipi
di articolazioni funzionali che, configurandosi come elementi
rilevanti di scala strettamente non locale, sono oggetto di specifiche
identificazioni anche territorialmente connotate: progetti strategici
e aree di qualificazione .
ART. 5 - ARTICOLAZIONI TEMATICHE
1. In relazione ad esigenze funzionali di suddivisione delle
materie d'indagine ed analisi, il Piano organizza l'esposizione
delle risultanze, degli obiettivi e delle proposte secondo "temi"
ovvero più ampi "settori tematici", questi ultimi
costituenti raggruppamento di materie interrelate e viste in sistema
omogeneo, secondo la seguente articolazione:
- L'AMBIENTE NATURALE,
- LE ATTIVITA' DELL'AGRICOLTURA,
- L'AMBIENTE URBANO E IL PAESAGGIO COSTRUITO,
- LA MOBILITA',
- I SERVIZI ALLA COMUNITA',
- LE ATTIVITA' DELL'INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO,
- IL TURISMO.
ART. 6 - ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA
1. La Struttura del Piano è articolata nelle componenti
definite al precedente art.3.
2. Il documento relazionale denominato "Proposte di Piano"-Capitolo
4- descrive specifici contenuti progettuali, nonché criteri
od indirizzi d'orientamento più generale relazionati alle
varie tematiche.
3. I contenuti progettuali ovvero le "proposizioni"
del Piano vengono tipologicamente espressi nella forma di:
a) indicazioni: individuazione di elementi a geometria definita
(puntuale, lineare o areale) e indicazione dei rispettivi ruoli
nel quadro territoriale;
b) progetti strategici: trattano obiettivi attinenti a specifici
argomenti o parti circoscritte del territorio alle quali il Piano
assegna prestazioni e ruoli sufficientemente definiti e che rappresentano
iniziative determinanti nel quadro complessivo di organizzazione
del Piano;
c) aree di qualificazione: si riferiscono a tutto o a parte del
territorio provinciale in relazione alla complessità od
intersettorialità di problematiche importanti nel quadro
d'insieme del Piano che comportano la necessità di iniziative
di confronto, riorganizzazione e/o strutturazione progettuale
tra più soggetti ed enti, per la definizione delle modalità
tecnico - operative di risoluzione e sviluppo.
4. Le suddette tipologie sono diversificate anche in relazione
alle procedure attuative indicate al successivo art. 9.
5. Le proposizioni del Piano sono identificate con una numerazione
progressiva e sinteticamente definite nelle schede descrittive
inserite nel Capitolo 4 della Struttura; le schede riportano singolarmente:
denominazione della proposizione, settore tematico di riferimento,
procedure attuative, efficacia della previsione. I criteri ed
indirizzi d'orientamento generale sono evidenziati nello stesso
Capitolo con apposita campitura.
ART. 7 - LIVELLI DI EFFICACIA
1. L'efficacia di ogni singola norma, proposizione o contenuto
degli elaborati cartografici della Struttura del Piano è
singolarmente riferibile a uno dei tre livelli sottospecificati:
a) previsioni di orientamento che hanno valore di segnalazione
di specifici problemi e di proposta di soluzioni per la formazione
dei Piani Urbanistici Comunali; possono dare origine a recepimento
totale, parziale o nullo. Nei due ultimi casi deve essere prodotta
adeguata motivazione specie sotto il profilo della sostenibilità
ambientale e della rispondenza ai principi informatori della pianificazione
territoriale ai sensi dell'art.2 della L.R. 36/97;
b) previsioni di indirizzo e di coordinamento che hanno efficacia
di direttiva nei confronti dei PUC
e di altri strumenti ed azioni di pianificazione, ci si discosti da tali previsioni è necessario che vengano prodotti atti di approfondimento che motivino e dimostrino che la diversa scelta non si pone in contrasto con il quadro fondativo del Piano e con gli obiettivi in esso delineati e non altera il quadro globale definito per i diversi settori tematici;
c) prescrizioni che impongono l'adeguamento da parte comunale
dei rispettivi Piani. Le prescrizioni riferite ad attrezzature
ed impianti pubblici di competenza provinciale prevalgono immediatamente
sulla corrispondente disciplina comunale.
2. Il livello di efficacia attribuito a ciascuna proposizione
è indicato negli elaborati testuali e cartografici della
Struttura di Piano. I criteri ed indirizzi generali espressi ed
evidenziati nel Cap.4 del Quadro Strutturale hanno efficacia d'orientamento.
TITOLO II - OPERATIVITÀ, PROCESSI
ATTUATIVI E SVILUPPI DEL PIANO
ART. 8 - MODALITÀ ATTUATIVE DEL PIANO
1. Il P.T.C. si attua attraverso:
a) l'osservanza delle complessive proposizioni e disposizioni
del Piano, secondo i rispettivi livelli di contenuto e cogenza;
b) l'adeguamento, da parte dei Comuni interessati, dei rispettivi
Piani alle prescrizioni del Piano, entro il termine di mesi dodici
dalla data di entrata in vigore dello stesso e il recepimento
delle direttive;
c) lo sviluppo di iniziative e progetti di rilievo ed interesse
provinciale in conformità alle previsioni contenute nella
Struttura del Piano;
d) il coerente riferimento di strumenti ed azioni dei vari soggetti
sul territorio al complessivo quadro di sistema delineato e agli
obiettivi generali del Piano.
ART. 9 - PROCEDURE ATTUATIVE DELLE PREVISIONI DEL PIANO
1. In relazione alla classificazione per "tipo" delle
proposizioni contenute nella Struttura del Piano si prefigurano
le seguenti possibilità:
-quelle connotate come "indicazioni" si attuano, da
parte dei soggetti interessati, conformemente alle vigenti disposizioni
legislative e pianificatorie;
-per i "progetti strategici", a disegno progettuale
ed operativo pienamente definito da parte dei soggetti interessati,
si procede, ove occorra, mediante Conferenza di Servizi o Accordo
di Programma, con la partecipazione della Provincia trattandosi
comunque di iniziativa di confacente livello e di priorità
all'interno del disegno strutturale del P.T.C.;
-per le "aree di qualificazione", in relazione alla
indispensabilità di una fase preparatoria di carattere
tecnico ed organizzativo, la Provincia potrà attivare per
ognuna di esse un apposito tavolo di lavoro che sviluppi tutti
gli aspetti necessari alla definizione di una proposta progettuale
od attuativa da porre a base per successive azioni secondo le
procedure anche di carattere concertativo previste dalla normativa
vigente.
ART. 10 - GESTIONE DEL PIANO
1.Con apposito provvedimento regolamentare verrano disciplinate
le modalità di gestione del P.T.C. provinciale.
2. Il Sistema Informativo Territoriale del P.T.C. è strumento
di conoscenza e monitoraggio a disposizione dell'Ente nelle sue
funzioni politico-amministrative, tecnico-progettuali e gestionali.
Il quadro conoscitivo è posto a servizio dei vari uffici
interni dell'Ente, da cui trae eventuale alimentazione per periodici
aggiornamenti nelle materie di rispettiva competenza.
3.Il S.I.T. è inserito nella rete di scambio dati tra gli
Enti pubblici territoriali in conformità a quanto previsto
dall'art. 65 della L.R. 36/97; la Provincia disciplina la fornitura
di informazioni ed elaborazioni ai fini dell'applicazione dell'art.
18 della stessa legge e dello scambio di dati tra Enti, nonché
la cessione, anche in forma onerosa, di dati del S.I.T. a soggetti
privati per usi di propria utilità.
4.Per lo sviluppo delle procedure attuative di cui al precedente
art. 9 la Provincia provvederà a regolamentare, con apposito
provvedimento, l'operatività del tavolo di lavoro eventualmente
previsto.
ART. 11 - PROCEDURE DI CONFRONTO INTERNE ALL'ENTE
1. Il P.T.C. provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art.
17 della L.R. 36/97, è sede di esplicitazione e di raccordo
delle politiche territoriali di competenza dell'Ente.
2.Su tale base la Provincia disciplinerà, con apposito
provvedimento, le procedure interne di confronto degli atti di
pianificazione e programmazione settoriale con le previsioni,
indirizzi ed obiettivi del P.T.C. nell'ottica di conseguire l'organicità
di espressione dell'Ente.
3. La programmazione generale di Bilancio provinciale si confronta
con le previsioni del Piano e si esprime in coerenza con esse.
ART. 12 - MONITORAGGIO DEL PIANO
1. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL
della Delibera consiliare di approvazione.
2. La Provincia assicura le azioni di monitoraggio degli effetti
correlati all'attuazione del Piano stesso anche al fine della
verifica della sussistenza delle condizioni di effettiva attuabilità
delle stesse e dell'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti
di aggiornamento di cui al 1°comma dell'art. 23 della L.U.R.

TITOLO III - RELAZIONI CON ALTRI LIVELLI
E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE
ART. 13 - RELAZIONE CON LE AZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI
1. Gli interventi delle Amministrazioni statali e l'esecuzione
delle opere pubbliche di interesse statale restano disciplinati
dalle rispettive norme di carattere generale.
2. Nella formulazione dei propri pareri e nella partecipazione
alla procedura di formazione dei progetti di opere di cui al presente
articolo, la Provincia si uniforma alle indicazioni del Piano.
3. Ove gli sviluppi attuativi del P.T.C. presuppongano eventuali
vincoli, destinazioni o limitazioni a carico di Beni appartenenti
al Demanio pubblico e al Patrimonio disponibile od indisponibile
dello Stato si provvederà in ordine alle preventive intese.
ART. 14 - CONFRONTO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE
REGIONALE
1. Il PTC assume quale riferimento d'indirizzo gli atti di pianificazione
e programmazione regionale vigenti e si conforma alle direttive
e prescrizioni in essi contenute ed applicabili nello specifico
contesto provinciale.
2. La Provincia attraverso il Piano, in esso incluso il complessivo
Quadro Fondativo e il relativo Sistema Informativo Territoriale,
fornisce alla Regione indicazioni di pertinente livello ai fini
della predisposizioni di nuovi Piani e Programmi regionali, nonché
di varianti a quelli vigenti, in particolare con riferimento alle
segnalazioni di emergenze, valori e priorità della provincia
in un quadro generale o per ambiti territoriali sovracomunali.
ART. 15 - CONFRONTO TRA PTC PROVINCIALE E PTC PAESISTICO REGIONALE
1. Le previsioni del Piano si esprimono in coerenza con i contenuti
del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale (P.T.C.P.).
2. Con riguardo alla specifica tematica paesistico - ambientale,
in applicazione dell'art. 69 della LUR così come modificato
dalla L.R. 19/2002, il Piano provinciale formula, anche in sede
di sua successiva specificazione e di concerto con i Comuni, proposte
o suggerimenti finalizzati alla revisione ed aggiornamento del
P.T.C.P., supportati da adeguate analisi territoriali.
ART. 16 - RELAZIONE CON IL P.T.C. DEI PIANI DI SVILUPPO DELLE
COMUNITA' MONTANE
1. I Piani Pluriennali di Sviluppo delle Comunità Montane,
che la Provincia approva in applicazione della L.R. 20/96 e successive
modificazioni ed integrazioni nei termini di rispondenza dello
scenario fondativo e degli obiettivi e progetti previsti con la
pianificazione e programmazione di livello sovraordinato e con
la strumentazione urbanistica vigente, concorrono alla formazione
del PTC per quanto in essi riferibile al suo pertinente livello.
ART. 17 - RELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI CONCERTAZIONE PREVISTI
DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE
1. L'esame di progetti ed iniziative inseriti in procedure di
concertazione, attivate da qualunque soggetto ai sensi e per gli
effetti della legislazione vigente, comprende comunque la verifica
di compatibilità e coerenza con le indicazioni e previsioni
del PTC provinciale.
ART. 18 - RAPPORTI TRA IL PIANO PROVINCIALE E GLI STRUMENTI DI
PIANIFICAZIONE COMUNALI
1. In vigenza del PTC provinciale approvato i Comuni provvedono
all'adeguamento dei propri Piani Urbanistici Comunali e si conformano
alle direttive e previsioni dello strumento sovraordinato.
2. Ove, in relazione a nuovi progetti od iniziative aventi rilievo
di livello sovracomunale, per dimensione territoriale o per contenuti,
insorga la necessità od opportunità di un aggiornamento
o variante al P.T.C. provinciale, i Comuni, al fine di promuoverne
la relativa procedura, formulano con propria deliberazione specifica
istanza alla Provincia, che la esamina per l'eventuale applicazione
delle fattispecie previste all'art. 23 della LUR.
3. La richiesta di variazione del P.T.C. provinciale deve essere
altresì formulata, ove ne ricorra il caso, in sede di trasmissione
alla Provincia di nuovi PUC e relative varianti ai fini della
prescritta approvazione ai sensi delle leggi vigenti.
4 .Qualora in sede di formazione di nuovi PUC vengano effettuate scelte diverse da quelle indicate dal P.T.C. per quanto concerne le proposizioni con valore di indirizzo e coordinamento riferite al sistema viabilitstico, ai servizi di scala territoriale ed al sistema del verde, i Comuni hanno comunque l'onere di garantire soluzioni alternative che assicurino il perseguimento degli obiettivi del Piano, fermo restando che la complessiva verifica delle diverse scelte compete alla Provincia in sede di espressione del parere di competenza.
TITOLO IV - INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEI
PIANI URBANISTICI COMUNALI
ART. 19 - UTILIZZO DELLE CONOSCENZE FONDATIVE
1. Il quadro delle conoscenze contenute nel Piano e relativo
SIT costituisce supporto e riferimento generale per i Comuni nell'elaborazione,
revisione ed aggiornamento dei propri strumenti urbanistici. In
particolare per i Comuni di seguito elencati vige quanto previsto
all'art. 25 comma 4 della L.R. 36/97: Airole, Apricale, Aquila
d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Baiardo, Borghetto d'Arroscia,
Caravonica, Carpasio, Castel Vittorio, Ceriana, Cesio, Cosio d'Arroscia,
Isolabona, Lucinasco, Mendatica, Molini di Triora, Montalto Ligure,
Montegrosso Pian Latte, Olivetta San Michele, Pietrabruna, Prela',
Rezzo, Rocchetta Nervina, Vasia, Vessalico, Villa Faraldi.
2 . I Comuni non ricompresi nell'elenco di cui al 1° comma, nel redigere la descrizione fondativa del PUC terranno conto delle analisi e delle relative sintesi interpretative del Quadro Fondativo del PTC, che potranno essere modificate laddove venga dimostrata e verificata la valenza e la sostenibilità delle diverse determinazioni assunte.
ART. 20 - REDAZIONE CONCERTATA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
GENERALI
1. I Comuni in fase di redazione dei propri strumenti urbanistici
generali o loro varianti verificano e confrontano, anche sotto
il profilo della sostenibilità ambientale, le scelte con
lo stato di fatto e le previsioni dei Comuni contermini. Detta
verifica e confronto dovrà essere in particolare effettuata,
tenuto anche conto delle previsioni del P.T.C. provinciale, per
le scelte inerenti le infrastrutture di mobilità, le aree
produttive e le attrezzature ed impianti di interesse pubblico
di scala sovracomunale.
2. I Comuni di confine assumeranno anche adeguata informativa
sulle previsioni urbanistiche in essere negli adiacenti territori
extraprovinciali, dandone atto nel quadro fondativo del proprio
redigendo strumento.
3. La presente norma ha efficacia di orientamento.
ART. 21 - SINTESI DELLE PREVISIONI URBANISTICHE COMUNALI
1. I Comuni, al fine di consentire la realizzazione di un quadro
aggiornato delle previsioni urbanistiche su base provinciale e
di supportare la verifica di conformità e compatibilità
con il P.T.C. provinciale, devono produrre, a corredo del progetto
di strumento urbanistico o di varianti generali o parziali, una
cartografia di sintesi delle previsioni stampata in scala 1/10.000
su base Carta Tecnica regionale. Le geometrie delle previsioni
di zonizzazione devono altresì essere fornite su supporto
magnetico in formato DXF standard, previa acquisizione su base
CTR in scala 1/5.000 e georiferite nella proiezione Gauss Boaga
come da coordinate riportate sul riquadro delle tavole della CTR
stessa.
2.La sintesi verrà articolata per insediamenti (residenza,
attività produttive, terziario
) e per servizi (attrezzature
pubbliche, infrastrutture...) conformemente alla legenda semplificata
del mosaico degli strumenti urbanistici della Regione Liguria,
che è riportata alla Tav. N° 21. La cartografia dovrà
essere corredata da un breve rapporto descrittivo, comprensivo
di tabelle esplicative delle previsioni quantitative del nuovo
azzonamento previsto; il medesimo rapporto espliciterà
le eventuali difformità sostanziali dalla pianificazione
sovraordinata.
3. Altra cartografia, in stessa scala e modalità di rappresentazione,
dovrà riportare le previsioni urbanistiche previgenti,
con evidenziazione di quelle inattuate.
4. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.
ART. 22 - INDIRIZZI PER IL SODDISFACIMENTO DELLA DOMANDA DI
SERVIZI
1. Nei documenti degli strumenti urbanistici comunali, al fine
di corrispondere in modo congruo, in relazione alle previsioni
insediative formulate, alle esigenze di appositi spazi deve risultare
espressa la definizione quantitativa e qualitativa dei servizi
offerti, esistenti e di previsione, e delle relative attrezzature,
tenuto conto delle previsioni del P.T.C. provinciale relativamente
a quelle di livello sovracomunale, documentando i bacini d'utenza
e gli effetti indotti dalle nuove previsioni sulle infrastrutture.
Nell'ambito dei servizi dovrà essere data preminenza alla
localizzazione e dimensione delle aree dedicate a parcheggio e
a verde pubblico effettivamente fruibili.
2. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.
ART. 23 - CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DEL TERRITORIO EXTRAURBANO
1. Per territorio extraurbano si intende in prima approssimazione
quello corrispondente alle categorie d'uso non ascritte ai territori
insediati nella Carta dell'Uso del Suolo, Tav. 1 e nell'Allegato
N°2 al Quadro Fondativo.
2. Rispetto a tale classificazione i Comuni in sede di formazione
del Piano Urbanistico Comunale possono apportare le opportune
variazioni conseguenti ad una più puntuale lettura dello
stato di fatto o a modificazioni dello stesso.
3 . In applicazione degli art. 35, 36 e 37 della L.U.R. il territorio extraurbano può essere assegnato, allo stato di fatto, alla categoria delle aree di produzione agricola, territori di presidio ambientale e territori non insediabili.
4 . Ove possibile ed opportuno, anche avuto riguardo alle tendenze e prospettive dell'attività agricola risultanti da specifiche analisi, le aree di nuova espansione residenziale eventualmente necessarie sono localizzate preferenzialmente nei territori di presidio, mentre i nuovi insediamenti produttivi e di servizi sono collocati preferenzialmente nelle aree di produzione agricola. Le aree di eventuale nuova espansione residenziale e d'insediamento produttivo sono designate come distretti di trasformazione ai sensi della L.R.36/97.
5. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.
ART. 24 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE DI PRODUZIONE
AGRICOLA
1. All'interno del territorio extraurbano come definito in sede
di aggiornamento e puntualizzazione della Carta dell'Uso del Suolo,
il Piano Urbanistico Comunale individua le aree di produzione
agricola attuali e potenziali, tenuto anche conto delle caratteristiche
vocazionali complessive degli ambiti agricoli di livello territoriale
espresse nel Quadro Fondativo del Piano e nella Tav. N° 17,
considerando in particolare i seguenti fattori:
a) idoneità tecnica sotto il profilo della natura e qualità
agronomica dei siti, della loro accessibilità, della disponibilità
di risorsa idrica, della presenza o previsione già in essere
delle urbanizzazioni primarie;
b) compatibilità ambientale e paesistica: per la prima
in rapporto agli eventuali impatti sugli ambienti ecologici a
contorno e sul regime delle acque; per la seconda nei confronti
del mantenimento della leggibilità morfologica e delle
significative preesistenze che testimoniano elementi storici o
tradizionali nonché dell'attenzione alla qualità
d'immagine complessiva del territorio;
c) la
conservazione e previsione realistica di un numero sufficiente di aziende che possa sostenere un confacente livello di produzione.
2. Il regime normativo previsto dagli strumenti urbanistici comunali
per tali aree dovrà essere volto a consentire il miglior
esercizio delle specifiche attività.
3. Fermo restando che gli spazi eventualmente da destinare ad
altre funzioni costituiscono distretti di trasformazione, le zone
destinate a permanere nell'uso agricolo costituiscono ambiti di
conservazione e riqualificazione e sono disciplinate in termini
tali da conseguire i seguenti risultati:
- sia rispettato un giusto rapporto tra presenza residenziale
agricola e spazi produttivi, espresso in termini di mq. di area
coltivabile per abitazione e per mq. di spazio residenziale edificato;
- gli spazi destinati a ricovero di materiali e strumenti e alle
lavorazioni siano dimensionati in funzione delle reali esigenze
operative, ben caratterizzati in quanto a tipologie e materiali;
- le reti infrastrutturali (strade, acquedotti, fognature e reti
drenanti) siano funzionali ed adeguate, in relazione sia all'utilizzo
interno dell'azienda, sia all'inserimento nel contesto territoriale
più ampio, anche nei confronti dei dettati espressi dai
Piani di Bacino.
- sia verificata l'esistenza nel territorio agricolo di serre dismesse o di oliveti abbandonati al fine di adottare indicazioni e pertinenti discipline in ordine al recupero del territorio interessato
4. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.
ART. 25 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE NON INSEDIABILI
1. In prima approssimazione i territori non insediabili si considerano
quelli che nella Carta dell'Uso del Suolo (Tav. n° 1) sono
ascritti alle categorie dei territori boscati e dei territori
prativi ed altre aree naturali (Allegato N°2 al Quadro Fondativo),
nonché a quelli soggetti a disciplina di inedificabilità
per le condizioni di cui al 1° comma dell'art. 37 della L.R.
36/97 o per eventuali specifiche previsioni dei piani di settore
vigenti.
2. I Comuni in sede di formazione del PUC possono apportare le
opportune documentate modificazioni conseguenti ad una più
puntuale lettura dello stato di fatto.
3. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.
ART. 26 - INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DEI TERRITORI DI PRESIDIO
AMBIENTALE
1. I territori di presidio ambientale allo stato di fatto, come
definiti dall'art. 36 della L.R. 36/97, sono individuati come
differenza tra le aree ricadenti nel territorio extraurbano di
cui all'art. 23 e quelle individuate agli artt. 24 e 25 delle
presenti Norme.
2.Tali
territori costituiscono ambiti di conservazione e riqualificazione con limiti di intervento non comportanti sostanziali modificazioni quali-quantitative del carico insediativo allo stato di fatto.
3. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.
ART. 27 - INDIRIZZI RELATIVI ALLE STRUTTURE PRODUTTIVE
1. I
sistemi produttivi di rilievo sovracomunale di cui all'art 20, 1° comma, lett. e, punto 3 della L.R. 36/97 costituenti l'insieme delle risorse territoriali a tal fine più idonee, in ambito provinciale, per attività industriali. artigianali, direzionali e commerciali nonché infrastrutture e servizi di pertinenza, sono identificati alla Tav. N°49. L'identificazione di tali sistemi esprime macrozone dove il Piano intende opportuno orientare lo sviluppo di insediamenti produttivi di rilievo provinciale, la cui localizzazione più specifica sarà oggetto di approfondimento e verifica in sede di elaborazione dei PUC, con attenta valutazione delle altre destinazioni d'uso al fine di contemperare gli eventuali squilibri.
2. Gli altri insediamenti produttivi rispondono a funzioni di
rilievo locale o sono di contenuta estensione superficiale in
relazione alle oggettive condizioni morfologiche o logistiche
e possono essere identificati negli strumenti urbanistici comunali.
3.
Gli insediamenti di nuovo impianto e previsione individuati ai sensi del 1° e 2° comma costituiscono distretti di trasformazione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 29 della L.R. 36/97. Le relative localizzazioni e dimensionamento devono tenere conto dei seguenti criteri di valutazione :
-
analisi della domanda/offerta nel contesto locale e dei comuni contermini anche in applicazione dell'art. 20 delle presenti Norme;
-
idoneità delle reti infrastrutturali e dei trasporti rispetto alle esigenze produttive ed alla sostenibilità dei flussi di traffico, garantendo un idoneo e diretto collegamento con la viabilità primaria, senza interferire con gli assi di penetrazione urbana;
-
sostenibilità dei costi di infrastrutturazione;
-
sostenibilità delle previsioni rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche e gli specifici livelli di qualità e all'entità degli impatti prevedibili;
-
preferenzialità all'accorpamento e alla localizzazione in esterno ad aree urbane residenziali.
- individuazione di opportuni varchi di penetrazione e spazi di interruzione nel caso di arre produttive di ragguardevole estesione;
-
preferenza al recupero di aree produttive esistenti o alla riconversione di contenitori vuoti rispetto a nuove localizzazioni ed occupazionee consumo di nuovi spazi.
4. Le analisi e valutazioni relative ai criteri sopraelencati
devono essere esplicitate nella documentazione a corredo degli
strumenti urbanistici comunali o piani - progetti - programmi
di settore oggetto di esame autorizzatorio ai sensi e per gli
effetti delle vigente disciplina legislativa.
5. La presente norma ha efficacia di orientamento.
ART. 28 - INDIRIZZI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA
1. In sede di formazione degli strumenti urbanistici o di revisione
degli stessi il Comune, al fine di coordinare le previsioni dei
nuovi insediamenti sia residenziali che produttivi e particolarmente
nelle zone ad alto carico turistico, dovrà quantificare
il prevedibile fabbisogno idrico ed indicare le modalità
per il soddisfacimento in relazione con le risorse a disposizione
e verificandone la compatibilità con le previsioni dei
Piani e Programmi di settore, anche considerando le carenze storicamente
manifestate.
2. Nella Tav.N°47 sono riportate le localizzazioni indicative
delle zone di rispetto con raggio di 200 m. dai punti di captazione
dei prelievi per acque destinate al consumo umano. Tali zone saranno
oggetto di specificazione in sede di elaborazione dei Piani di
Tutela delle Acque di cui al D. Leg.vo 11.05.1999 n° 152 e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nelle more della predisposizione di tali strumenti di pianificazione
settoriale, i Comuni provvederanno a recepire in sede di formazione
o revisione dei propri strumenti urbanistici, le dette zone di
tutela, verificandole e delimitandole più puntualmente
in applicazione dell'art. 21 del sopra citato decreto e a indicare
all'occorrenza le disposizioni necessarie atte a conformare le
attività ed insediamenti in essere al rispetto dei vincoli
imposti dalla legge. Tali disposizioni dovranno risultare esplicitate
nella documentazione a corredo degli strumenti urbanistici.
4. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.
ART. 29 - INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ELEVATO RISCHIO
O DISAGIO RILEVANTE
1. Nell'ambito del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici
comunali deve risultare esplicitata la eventuale distribuzione
sul territorio delle situazioni di elevato rischio o di grave
disagio sotto il profilo ambientale, idrogeologico e di assetto
del territorio in riferimento alle specifiche norme vigenti; ove
queste prevedano da parte dei Comuni azioni pianificatorie o d'intervento
volte a ridurre o mitigare i rischi e i gravi disagi, il riscontro
degli esiti sarà riportato nella documentazione da produrre
a corredo degli strumenti urbanistici e loro varianti.
2. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER I SETTORI TEMATICI
ART. 30 - AREE DI PREGIO NATURALISTICO PARTICOLARE
1. Le aree di pregio naturalistico individuate nella Tav. N°
47 e negli Allegati n° 1 e n° 9 del Quadro Fondativo rappresentano
valori di pregio particolare per le specifiche caratteristiche
botaniche e geologiche e costituiscono risorse territoriali da
tutelare e valorizzare. L'obiettivo della perimetrazione di tali
aree è quello di assicurare ed aumentare il grado di qualità
naturalistica del territorio, salvaguardando i particolari valori
esistenti così come definiti con evidenziazione di priorità
alla scala provinciale.
2. I
Comuni in sede di formazione dei PUC ovvero di variante agli strumenti urbanistici vigenti assumono tali perimetrazioni, provvedendo alla più puntuale e documentata loro definizione in aderenza con quanto indicato al 1° comma. Nelle aree di pregio naturalistico particolare la pianificazione urbanistica comunale potrà anche formulare previsioni d'intervento purché produca, anche tenuto conto della legislazione e pianificazione di settore, apposito studio di sostenibilità ambientale ex art. 11, 4° comma della L.R. n° 36/1997 attraverso il quale sia dimostrato il permanere della risorsa e quantificato l'incremento della quantità e qualità complessiva, rispetto alla situazione prima della modificazione.
3. In sede di predisposizione, revisione od adeguamento dei piani
e programmi di settore si terrà conto delle aree di pregio
naturalistico particolare, documentando la compatibilità
delle eventuali previsioni d'intervento tramite apposito studio
di sostenibilità ambientale attraverso il quale sia dimostrato
il permanere della risorsa e quantificato l'incremento della quantità
e qualità complessiva, rispetto alla situazione prima della
modificazione.
4. Nei provvedimenti approvativi degli strumenti, piani e programmi
di cui al precedenti commi 2 e 3 si dà atto dell'avvenuta
verifica nei termini di cui al presente articolo.
5. Fino alla revisione, modificazione o approvazione dei PUC e degli strumenti urbanistici generali , i n assenza di una specifica disciplina di quanto previsto al comma 3, ovvero in assenza di una favorevole valutazione di incidenza per le aree anche ricomprese nei SIC, all'interno delle aree di pregio naturalistico particolare sono consentiti interventi volti unicamente alla conservazione e manutenzione dell'esistente .
6. L'attuazione dei piani e programmi di settore vigenti, al di
fuori di interventi volti unicamente alla conservazione e manutenzione
dell'esistente, è subordinata alla verifica della compatibilità
nei termini di cui al precedente terzo comma.
7. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento
ad eccezione dei due commi precedenti che hanno efficacia temporaneamente
prescrittiva.
ART. 31 - AREE AGRICOLE NEL TESSUTO URBANO
1. Nelle aree sottoposte ad attività di produzione agricola
che risultano collocate all'interno del tessuto urbano o in aderenza
ai suoi margini andranno perseguiti accorgimenti tali da limitare
gli effetti nocivi sulla salute e sull'ecosistema indotti alla
scala microambientale. A tal fine i Comuni adottano dispositivi
normativi e/o regolamentari di recepimento del presente indirizzo.
2. La presente norma ha efficacia di previsione di orientamento.
ART. 32 - SISTEMA DEL VERDE DI LIVELLO PROVINCIALE
1. Il
Sistema del Verde di livello provinciale è costituito dall'insieme degli spazi territoriali predisposti per il godimento e l'osservazione dei valori naturalistici (anche ascritti alla funzione di rigenerazione ecologica) nel rispetto delle specifiche vigenti norme di tutela e quelli per la fruizione ambientale - ricreativa, in luoghi aperti, da parte della collettività, con riferimento ad ambiti territoriali di livello sovracomunale. Per quest'ultimo tipo di spazi si richiedono quindi buone condizioni di accessibilità con tempi di trasferimento ridotti ed un livello minimo di dotazioni d'attrezzature tali da consentire le attività di svago per i residenti e gli ospiti del bacino territoriale di riferimento.
2. Gli spazi che costituiscono il Sistema del Verde di livello
provinciale, rappresentati nella Tav.N° 47, sono:
· per la fruizione naturalistica: zone SIC e ZPS, aree
protette istituite ex L.R. 12/95, aree di pregio naturalistico
particolare di cui all'art. 30 delle presenti Norme;
· per la fruizione attiva, ambientale - ricreativa:
1. aree a parco o giardino, in parte già attrezzate, in
parte da sistemare, in parte da reperire ex novo ed attrezzare;
2. aree fluviali prevalentemente focive, talora da attrezzare
per la fruizione al contorno;
3. percorsi escursionistici a prevalente uso pedonale o ciclabile,
in parte attrezzati, in parte in progetto, ubicati per la maggior
parte zone interne;
4. piste ciclabili, in progetto in ambito costiero.
3. La p
presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.
ART. 33 - SISTEMA DELLA VIABILITA' DI RILEVANZA TERRITORIALE
1. Lo schema complessivo della rete viabilistica previsto dal
Piano, di seguito riportato così come identificato nella
Tav. N° 48, è distinto per categorie di tipo funzionale
gerarchizzate per livello d'importanza e relazionate ad obiettivi
e strategie:
A) viabilità principale di relazione con l'esterno che
svolge il ruolo primario di collegamento ed interscambio con le
realtà extraprovinciali;
B) asse orizzontale costiero di collegamento funzionale avente
lo scopo di costituire un'efficiente percorrenza lungo la linea
di costa e di consentire in modo diretto le connessioni sia con
la viabilità di relazione con l'esterno che con la viabilità
di penetrazione valliva;
C) asse montano di collegamento funzionale quale elemento di valenza
prioritaria per consentire il sostegno al presidio territoriale
e allo sviluppo turistico delle aree più interne; rappresenta
anche indispensabile connessione tra i quattro grandi sistemi
vallivi provinciali e si relaziona con la Francia, il Cuneese
e il Savonese;
D) viabilità principale di penetrazione e / o interconnessione
valliva longitudinale che realizza i fondamentali collegamenti
tra le direttrici costiere, l'entroterra e l'asse montano di collegamento
funzionale;
E) strade importanti ai fini della fruizione turistica identificate
in tratti indispensabili a garantire percorrenze turistiche di
valenza principale in relazione alle risorse presenti, dovendosi
quindi pervenire all'adeguamento del livello prestazionale anche
con opere complementari idonee per la fruizione turistica;
F) tratti di viabilità minore, ma comunque di interesse
per l'economia turistica, relazionata a livelli di traffico non
invasivi;
G) strade di grande panoramicità o di particolare interesse
naturalistico, di singolare peculiarità talora anche in
relazione alle proprie caratteristiche costruttive che devono
essere conservate, oltre che per gli eccezionali valori naturali
e paesaggistici di cui consentono la fruizione.
2. Lo
schema di rete viabilistica di rilevanza territoriale è correlato al quadro integrato di sistema per lo sviluppo socio-economico provinciale ed ha efficacia di previsione d'indirizzo e coordinamento per gli strumenti urbanistici comunali; vale altresì come riferimento per la considerazione di coerenti livelli di priorità nella programmazione di interventi per i fini di cui all'art.11 della L.R. 22.01.1999 n° 3 e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Gli interventi sul sistema della viabilità di cui al presente articolo, nel caso interessino SIC o ZPS sono soggetti a valutazione di incidenza a livello progettuale in applicazione della disciplina di settore.
ART. 34 - INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA PROVINCIALE
1. Il Piano riporta alla Tav. N° 49 gli edifici destinati
ad istituti scolastici superiori dove sono previsti sia interventi
di nuova realizzazione che di adeguamento e potenziamento dell'esistente
e confermati all'uso scolastico. Detti interventi previsti sia
su edifici nuovi che su esistenti di proprietà della Provincia
o resi in comodato ex. L. 23 /1996, sono realizzati nelle quantità
volumetriche e di superficie e con i parametri stereometrici derivanti
dalla progettazione definitiva in ragione della specifica esigenza
d'uso.
2. I nuovi complessi scolastici di pertinenza provinciale dovranno
comunque garantire:
- adeguata accessibilità tramite mezzi pubblici;
- la presenza di parcheggi in sede propria adeguati alla prevedibile
domanda;
- la compatibilità dei flussi in entrata ed uscita con
il sistema della circolazione.
3. Le disposizioni del presente articolo prevalgono immediatamente
sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni degli strumenti
urbanistici di livello comunale.
4. I Comuni in sede di formazione ed aggiornamento dei propri
piani urbanistici sono tenuti ad inserire disposizioni correlate
al presente articolo nelle relative Norme di Attuazione.
ART. 35 - PREVENZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI
1. Ferma restando l'applicazione delle procedure previste dagli
artt. 6 e 8 del D. Lgs. 17.08.1999 n°334 e delle eventuali
prescrizioni imposte dal Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione
Incendi ad esito delle verifiche di competenza, per le situazioni
degli stabilimenti esistenti descritte, in relazione alla compatibilità
con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili e con le
infrastrutture esistenti e di previsione, nell'Allegato n°
7 del Quadro Fondativo denominato " Schede identificative
degli esistenti stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante-
D.M. LL.PP 09.05.2001 n° 151", i Comuni interessati provvedono
agli eventuali necessari adeguamenti dei propri strumenti urbanistici
e ad adottare la specifica regolamentazione di cui all'art. 4
del citato D.M.
2. I comuni di Imperia e Pontedassio sono tenuti a provvedere
in reciproco raccordo e coordinamento.
3. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.
ART. 36 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN AREE PRODUTTIVE
1. Nelle zone produttive esistenti e di nuova previsione particolare
cura verrà posta nella definizione e collocazione di aree
verdi pertinenziali che, di norma, andranno localizzate lungo
il perimetro dell'insediamento; nelle stesse verranno realizzate
prioritariamente fasce alberate con funzione di schermo visivo
ed ecologico.
2. Gli interventi di nuovo impianto e di ristrutturazione di aree
produttive dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
- la riduzione degli impatti sull'ambiente e la natura;
- la minimizzazione degli impatti paesistici;
- la razionale disposizione delle attività e funzioni anche
marginali e degli spazi di relazione.
3. La presente norma ha efficacia d'orientamento.
ART. 37 - AMBITI TURISTICI
1. Gli Ambiti di cui all'art. 20, 1° comma, lettera e), punto
4 della L.R. 36/97, costituenti riferimento alle caratteristiche
vocazionali del territorio in prospettiva di sviluppo turistico
nei termini descritti nella Relazione del Vol. I - Quadro Fondativo
denominata "Il turismo in provincia di Imperia" e sintetizzati
al paragrafo 1.7 del Vol. II - Quadro Strutturale, sono i seguenti:
1) AMBITO FASCIA COSTIERA, articolato in Area Ventimigliese, Area
Bordighera-Sanremo, Area Taggia-S. Lorenzo, Area Imperiese, Area
Dianese;
2) AMBITO ENTROTERRA MONTANO, articolato in Alta Val Nervia-Argentina
e in Alta Valle Arroscia.
2. Gli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 20, 1°
comma, lettera e), punto 4 della L.R. 36/97 sono desumibili dalla
medesima Relazione del Quadro Fondativo.
3. La presente norma ha efficacia di orientamento anche in relazione
ai pertinenti sopra citati riferimenti del Quadro Fondativo e
Strutturale.
ART. 38 - RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA PRINCIPALE D'INTERESSE
TURISTICO
1. Nell'ambito
delle viabilità definite asse montano di collegamento funzionale, viabilità principale di penetrazione e interconnessione valliva, strade importanti per la fruizione turistica, viabilità minore d'interesse per l'economia turistica, strade di grande panoramicità o di particolare interesse naturalistico come indicato alla Tav. n° 48 di Piano, in quanto anche costituenti struttura principale di supporto al sistema delle offerte turistiche principali, si dovrà porre particolare cura alla realizzazione di aree di sosta attrezzate, al mantenimento delle visuali panoramiche, all'appropriata cura ed ambientazione dei cigli e delle scarpate. Qualora la suddetta viabilità intercetti territori a Parco ed altre aree riconosciute di pregio naturalistico, si dovranno adottare i necessari accorgimenti finalizzati al rispetto dei valori naturalistici anche in applicazione delle specifiche norme di tutela vigenti.
2. Laddove siano disponibili risorse per lo sviluppo turistico
del territorio destinabili ad interventi di riqualificazione della
viabilità, queste saranno prioritariamente rivolte alla
rete viaria principale d'interesse turistico di cui al 1°
comma.
3. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento
anche per quanto attiene ai pertinenti citati riferimenti dei
Quadri Fondativo e Strutturale.
ART. 39 - SENTIERI E PERCORRENZE PEDONALI-CICLABILI DI INTERESSE
PROVINCIALE
1. I
tracciati denominati nella Tav. N° 50 “Reti dei sentieri/mountain-bike di interesse provinciale” costituiscono itinerari escursionistici dedicati di lunga percorrenza da tutelare e mantenere in efficienza in quanto importante strumento di promozione del turismo sostenibile in ambito provinciale.
2. Per
la posa della segnaletica verticale lungo tali itinerari escursionistici si dovrà privilegiare l'utilizzo di supporti in legno, con verniciatura di fondo in colore neutro, ponendo attenzione a conseguire omogeneità e buona qualità d'immagine complessiva e limitando l'uso dei supporti stessi allo stretto necessario. Eventuali connessioni, varianti o ampliamenti dei suddetti tracciati nonché modifiche ed integrazioni alla relativa segnaletica devono comunque essere preventivamente concordate con la Provincia, al fine di armonizzare le varie esigenze e coordinare a sistema le iniziative sul territorio. La Provincia provvederà a regolamentare, con apposito provvedimento, le modalità di segnalazione e l'utilizzo anche ad uso promiscuo di tali sentieri.
3. I Comuni in sede di formazione ed aggiornamento dei propri
strumenti urbanistici sono tenuti a recepire tali tracciati delle
reti di percorsi escursionistici di interesse provinciale e ad
inserire in essi disposizioni correlate al presente articolo.
4. La presente norma ha efficacia di indirizzo e coordinamento.
ART. 40 - CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE
1. Su tutta la viabilità provinciale, fermo restando il
rispetto del Codice della strada e delle norme paesistiche, la
cartellonistica pubblicitaria deve essere collocata consentendo
di mantenere libere le visuali panoramiche.
2. I Comuni in sede di formazione ed aggiornamento dei propri
PUC sono tenuti ad inserire in essi disposizioni correlate al
presente articolo.
3. La presente disposizione ha efficacia di indirizzo e coordinamento.