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DEFINIZIONE
La disciplina nazionale sugli enti locali
ha innovato il ruolo della Provincia nella linea di Ente
Intermedio conferendole una posizione centrale tra Regione
e Comuni.
Le funzioni di rilievo attribuite alle Province sono
a - adottare propri programmi di carattere generale e settoriale
e indirizzare l'attività programmatoria dei Comuni;
b - redigere il proprio Piano Territoriale di Coordinamento;
c - accertare la compatibilità degli strumenti di
pianificazione comunale con il Piano Territoriale di Coordinamento
provinciale.
La legislazione nazionale in argomento,
ancor più con la puntuale specificazione dell'art.
20 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000, e la successiva
L.R. 4.09.1997 n°36 hanno delineato per il Piano Territoriale
di Coordinamento provinciale principi di natura giurisprudenziale
di grande respiro:
- la partecipazione di enti, organizzazioni e privati alla
formazione dello strumento provinciale;
- la pianificazione provinciale costituisce indirizzo e
coordinamento degli strumenti comunali e dei programmi settoriali;
- la possibile funzione, condizionata alla determinazione
Regionale, di dare valenza ambientale - paesaggistica al
Piano Provinciale con definizione delle relative prescrizioni
in intesa tra Regione e Provincia;
- l'esame di conformità da parte della Regione del
P.T.C. adottato dalla Provincia, con la pianificazione territoriale
di livello regionale;
- l'indispensabile coerenza, da parte di enti ed amministrazioni
pubbliche nell'esercizio delle proprie competenze e nell'ambito
dei rispettivi atti di programmazione, con il Piano Territoriale
di Coordinamento provinciale, indicando pertanto la correlazione
tra momento pianificatorio ed orientamento di bilancio nei
vari livelli.
Peraltro l'efficacia dell'azione pianificatoria
definita dalla legislazione nazionale rischia di essere
compromessa laddove, nell'intento di tradurre in termini
operativi più veloci il coacervo del pregresso, vengono
istituite procedure che intersecano la scala gerarchica
già descritta di Regione - Provincia - Comuni ed
altri Enti (Conferenze di servizi, Accordi di programma,
Accordi di pianificazione, Patti territoriali, ecc.) che
possono di fatto anticipare, senza l'indispensabile correlazione
d'insieme, le scelte e creare momenti di collisione con
una reale programmazione coordinata di sistema.
La legge di recepimento regionale fissa
per i Piani Territoriali di Coordinamento provinciale i
tre contenuti fondamentali e cioè:
§ la Descrizione Fondativa (ovvero
il quadro fondativo) che è in sostanza la conoscenza
analitica e tematica delle peculiarità del territorio;
§ Documento degli Obiettivi che esplicita i fini, comunque
di ambito sovracomunale, che si intendono perseguire;
§ la Struttura del Piano che, sulla base dei due documenti
precedenti, esplicita le priorità di azioni ed i
livelli di interazione.
La Struttura del Piano in particolare
si caratterizza come segue:
--- individua le parti di territorio atte a conferire organicità
ed unitarietà al disegno di tutela e conservazione
ambientale;
--- definisce i criteri d'identificazione delle risorse
territoriali da destinare ad attività agricole ed
alla fruizione attiva anche ai fini di presidio ambientale;
--- individua le preminenti caratteristiche della struttura
insediativa stabilendo l'organizzazione complessiva di livello
sovracomunale, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei,
del verde, delle attrezzature ed impianti pubblici, delle
strutture produttive, fornendo indirizzi per il ruolo dell'offerta
turistica, le azioni di tutela e riqualificazione degli
assetti idrogeologici, le linee d'intervento per la tutela
della risorsa idrica.
La Struttura del Piano, ancora, ove
prefiguri precise localizzazioni territoriali, deve supportare
tali scelte con uno studio di sostenibilità comprendente:
-- la scelta delle soluzioni rispetto alle alternative possibili;
-- la giustificazione delle previsioni in rapporto anche
alla sensibilità ambientale delle aree interessate;
-- l'indicazione dei potenziali impatti e le mitigazioni
degli stessi.
Sempre la struttura del Piano contiene
normative che traducono i contenuti strutturali in disposizioni
attuative sostanzialmente secondo tre differenti livelli
di efficacia:
--- previsioni di orientamento che hanno valore di segnalazione
di specifici problemi e di proposta di soluzioni indirizzate
agli strumenti urbanistici comunali;
--- previsioni di indirizzo e di coordinamento che hanno
efficacia di direttiva per gli strumenti urbanistici comunali;
--- prescrizioni che impongono l'adeguamento da parte degli
strumenti urbanistici municipali.
Altre leggi regionali successive di
attuazione delle deleghe nei vari settori d'attività
amministrativa (L.R. n° 3 /1999, L.R. n° 13 /1999,
L.R. n° 18 /1999
) hanno ulteriormente ampliato
alcune competenze e specificazioni aventi rilievo per il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.
Ma al di là di una pur necessaria
definizione sul piano tecnico e metodologico va evidenziato
che il Piano Territoriale di Coordinamento è, innanzi
tutto un atto politico, che per essere politicamente vivo
deve avere una chiara ragion d'essere, un principio attivo
e degli obiettivi selezionati cui puntare: un piano per
dire cosa vogliamo fare e come pensiamo di farlo, piuttosto
che per dire cosa non si può fare.
Nei confronti dei comuni il ruolo precipuo
del P.T.C. risulta quello di raccogliere le indicazioni
e le aspettative più valide e sostenibili alla luce
del quadro fondativo acquisito, di farle anche proprie e
di sostenerle sia a livello di atto di pianificazione e
sia, soprattutto, a livello di supporto, ove necessario,
anche economico, ricollocando a sistema le indicazioni compatibili
di scala locale nel quadro degli obiettivi primari che sono
stati prefissati.
· L'ITER DI FORMAZIONE E APPROVAZIONE
La linea giuridicamente scelta dalla
Regione Liguria nella propria Legge Urbanistica indica un
procedimento di formazione- approvazione che introduce apposite
Conferenze di Pianificazione alle quali sono chiamati tutti
gli Enti locali interessati (Comuni e Comunità Montane),
tutte le altre Amministrazioni pubbliche (Stato, Regione),
le Aziende Autonome, le Associazioni rappresentative di
interessi collettivi o diffusi (es.: Associazioni degli
agricoltori, degli industriali, degli artigiani, i Sindacati
di categoria, ecc.).
Ai soggetti sopradescritti viene presentato dalla Provincia
un Documento Preliminare del Piano Territoriale di Coordinamento,
rispetto al quale possono essere esposte osservazioni, proposte
e valutazioni, sempre con riguardo alla dimensione ed importanza
di livello sovracomunale, da coordinarsi e ricondursi a
sistema.
Il Consiglio Provinciale, sulla base
del progetto elaborato e del coordinato apporto di Enti,
Aziende e Associazioni ecc., adotta il P.T.C. previo parere
del CTU provinciale e lo invia quindi alla Regione, ai Comuni,
alle Comunità Montane ed agli altri Enti pubblici
interessati che, tutti, rendono alla Provincia, entro tempi
prefissati, il loro parere. I Comuni dovranno pronunciarsi
anche su eventuali osservazioni di privati mentre la Regione
esprime il proprio parere, che è vincolante con specifico
riferimento delle indicazioni prescrittive del Piano Territoriale
Regionale.
Due sono gli effetti di rilievo
che entrano in vigore dalla notifica della deliberazione
di adozione del P.T.C. provinciale e cioè:
a) -- non possono essere approvati strumenti urbanistici
comunali in genere per le parti che si pongono in contrasto
con i contenuti prescrittivi del Piano;
b) -- è sospesa ogni determinazione sulle istanze
relative ad interventi edilizi che contrastano con gli stessi
contenuti del Piano.
Acquisiti e considerati i pareri resi, il Piano viene portato
all'approvazione definitiva del Consiglio provinciale .